| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
O.P.C.M. 03/04/2007 n. 3580-Vista la nota del 2 marzo 2007 del Presidente della regione Emilia Romagna; -Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, ed in particolare l'art. 6, comma 2; con il quale si rinvia all'adozione di apposite ordinanze di protezione civile per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata; -Viste le ordinanze di protezione civile n. 2055/FPC del 14 dicembre 1990, n. 2056/FPC del 17 dicembre 1990, n. 2151/FPC del 17 luglio 1991, n. 2174/FPC del 30 ottobre 1991, n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2256/FPC del 27 aprile 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2311/FPC del 10 dicembre 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995, n. 2436 del 9 maggio 1996, n. 2437 del 9 maggio 1996, n. 2768 del 25 marzo 1998, n. 2857 del 1° ottobre 1998, n. 2977 del 15 aprile 1999, n. 3050 del 31 marzo 2000, n. 3059 del 30 maggio 2000, n. 3083 del 28 settembre 2000, n. 3104 del 26 gennaio 2001, n. 3105 del 7 febbraio 2001, n. 3140 del 7 giugno 2001, n. 3250 dell'8 novembre 2002 e n. 3513 del 6 aprile 2006; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 2006, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al pellegrinaggio- incontro dei giovani italiani denominato «Agorà dei giovani italiani » che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007; -Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007, recante «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato «Agorà dei giovani italiani» che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007; -Vista la nota del 26 marzo 2007 del presidente della regione Marche; - Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006; -Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006»; -Visto in particolare l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 2006 con la quale la regione Calabria, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo, è autorizzata a predisporre, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un programma pluriennale di interventi, anche mediante la riallocazione delle risorse residue destinate alla medesima regione sulla base del contratto multiregionale strategico approvato con la delibera C.I.P.E. n. 84 del 2004, diretti a favorire la ripresa produttiva, e gli interventi di cui all'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla realizzazione di nuove imprese nelle aree industriali interessate dagli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006, da finanziare anche con il concorso delle risorse nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate; -Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art.1. 1. Allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di completamento finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in atto nel comune di Ciriè, le residue disponibilità finanziarie giacenti sulla contabilità speciale intestata al sindaco di Ciriè, commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 del 2005, sono trasferite al bilancio comunale in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione. OPCM 03/04/2007 n. 3580 – Disposizioni urgenti di protezione cvile. Art. 2. 1. L'ing. Mario Toti, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato commissario delegato in sostituzione dell'ing. Angelo Balducci, di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3530 del 2006 citata in premessa, per gli interventi urgenti volti alla rimozione della situazione di pericolo concernente la diga di Beauregard di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006. Art. 3. 1. L'assessore alla protezione civile della regione Toscana - commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3501/2006 citata in premessa, è confermato nel predetto incarico per il completamento in regime ordinario, entro e non oltre il 31 luglio 2007, di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento del contesto di criticità conseguente agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004 e nel mese di novembre 2005. 2. Alla data del 1° agosto 2007 il commissario delegato provvederà alla chiusura della contabilità speciale, trasferendo le eventuali risorse già impegnate ma non liquidate alla regione Toscana che provvederà alla relativa gestione, in conformità alla destinazione già approvata dal Commissario. Art. 4. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non trovano applicazione in caso di rapporti di lavoro posti in essere dal Dipartimento della protezione civile a seguito di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate previa dichiarazione dello stato di emergenza, e finalizzati al superamento del contesto critico. Art. 5. 1. Il sindaco di Castelsardo - commissario delegato ai sensi dell'art.1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3498/2006 citata in premessa, è confermato nel predetto incarico per l'attuazione ed il completamento, in regime ordinario, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico determinatosi a seguito dei fenomeni di dissesto idrogeologico nel territorio del comune di Castelsardo. Art. 6. 1. Il Presidente della regione Lazio - commissario delegato per il superamento dell'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma è autorizzato a trasferire su un'apposita contabilità speciale intestata al medesimo commissario delegato, all'uopo istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le risorse finanziarie da destinare al contesto emergenziale sopra citato. 2. Il commissario delegato, in ragione dei maggiori impegni derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui alle ordinanze di protezione civile indicate in oggetto, è autorizzato a stipulare, in deroga alla normativa vigente e con oneri a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 1, quattro contratti a tempo determinato con personale tecnico e amministrativo rinnovabili fino al termine dello stato d'emergenza, da individuare sulla base di una scelta di carattere fiduciario. Art. 7. 1. Al fine di consentire l'espletamento delle attività propedeutiche alla realizzazione del «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» e nell'ambito delle assunzioni a tempo determinato previste dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, il comune di Varese è autorizzato, anche in deroga all'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, a stipulare sei contratti a tempo determinato con personale tecnico esclusi-vamente per la durata del grande evento. 2. Nell'ambito delle attività finalizzate alla realizzazione del predetto «grande evento», e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, può essere riconosciuta a quattro unità di personale in servizio presso il comune di Varese una retribuzione aggiuntiva fino ad un massimo del 40% del trattamento economico in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle somme assegnate al comune di Varese e indicate nel piano delle opere approvato dal commissario delegato con decreto n. 2 del 27 febbraio 2007. 4. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 2007 le parole «delle aree» sono sostituite con le parole «degli immobili» e le parole «dei suoli» sono sostituite dalle parole «degli im- OPCM 03/04/2007 n. 3580 – Disposizioni urgenti di protezione cvile. mobili». 5. All'elenco delle deroghe previste all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 2007, sono aggiunte le seguenti: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli: 11, 12, 49, 71, 72, 79, 88, 97, 98, 114, 115, 128, 242 e 253, commi 9, 20, 22, 33 e 34; decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1999, n. 554 articoli: 47, 48, 49, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 109, 129, 130, 134, 136, 140, 172, 188, 200; decreto legislativo n. 6 del 26 gennaio 2007 art. 1, comma 3 e art. 2, comma 1, lettera d) ; legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, art. 19; decreto ministeriale n. 145/2000, articoli: 10, 21, 23. 6. Il comma 5 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 16 febbraio 2007 è soppresso. 7. Al personale della struttura prevista dall'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 16 febbraio 2007 si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006. 8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta la necessaria disponibilità. Art. 8. 1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale «Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano», nell'ambito della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007 citato in premessa, è attribuita al presidente della regione Campania - commissario delegato l'ulteriore somma pari ad euro 30.000.000,00, a valere sulle risorse finanziarie assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalla delibera CIPE n. 1 del 22 marzo 2006. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al presidente della regione Campania - commissario delegato. 3. Il presidente della regione Campania - commis-sario delegato provvede a trasmettere bimestralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione dettagliata sulle iniziative di cui al comma 1. Art. 9. 1. Al fine di fronteggiare adeguatamente i contesti emergenziali in materia socio economico ambientale in premessa citati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a conferire un incarico di consulenza su base fiduciaria ad un medico specializzato in materie infettivologiche, esperto di patologie infettive emergenti e nelle loro implicazioni sulla sanità pubblica, anche in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determinandone il relativo compenso. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|